Le qualifiche tecniche e professionali nel settore ciclismo/cicloturismo/mtb

Tecnico sportivo in ambito MTB e cicloturismo (ad esempio Accompagnatore/Istruttore/Maestro/Guida/… di MTB) di Federazione o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI

Accompagnatore Cicloturistico della Regione Piemonte ai sensi della D.G. Regione Piemonte 27/11643 22/06/2009

Professionista dell’accompagnamento e dell’insegnamento tecnico nel settore ciclismo/cicloturismo/mtb ai sensi della Legge 4/2013

In quali ambiti possono svolgere la loro attività queste figure? In cosa si differenziano? La situazione è omogenea in tutta Italia o vi sono delle differenze? Come è la situazione in Piemonte? A cosa si va incontro non rispettando la normativa in vigore?
Con questo articolo, desideriamo rispondere alle domande che tanti, appassionati o addetti del settore ci pongono e si pongono. La normativa è piuttosto complessa e le differenze legate alla competenza delle Regioni in materia di legislazione turistica di certo non sono di aiuto per orientarsi nel modo corretto. Tutto inizia con la definizione delle aree di attività e degli utenti delle diverse figure.

Tecnico sportivo* in ambito MTB e cicloturismo (ad esempio Accompagnatore/Istruttore/Maestro/Guida/… di MTB) di Federazione o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI
*
Anemos è accreditata per l’organizzazione dei corsi per l’ottenimento della qualifica di Istruttore Nazionale AICS di MTB di I, II, III livello (categoria tecnici sportivi . AiCS Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI).

I  tecnici sportivi nel settore ciclismo/cicloturismo e mtb (come l’Istruttore nazionale AICS di MTB, ma anche figure analoghe di altri EPS -enti di promozione sportiva- e della FCI -Federazione Ciclistica Italiana-, come le guide dell’Accademia o i Maestri di MTB) sono tecnici sportivi che operano nell’ambito delle associazioni sportive dilettantistiche, offrendo i loro servizi (gratuitamente o dietro compenso) non a clienti in genere, ma a SOCI dell’ASD-Associazione Sportiva Dilettantistica- per la quale operano. Essi ottengono la propria qualifica in seguito a corsi strutturati in modo non omogeneo, secondo le scelte di ogni ente promotore.
Una precisazione importante:
il presidente di un’ASD può affidare un incarico di istruttore o accompagnatore sportivo anche ad un soggetto non qualificato da un EPS o dalla Federazione di riferimento e/o non riconosciuto dal CONI. Ciò non è “vietato”; è però fortemente sconsigliabile per una serie di motivi. Ne citiamo 4:

1) necessità di garantire la miglior riuscita possibile dell’attività: affidandosi a personale preparato e qualificato è più probabile riuscirci!
2) necessità di offrire un’immagine adeguata e un servizio chiaro agli utenti: chi si affida a terzi per farsi accompagnare, desidera essere rassicurato sulle capacità dell’accompagnatore. Poter citare delle qualifiche universalmente riconosciute dell’incaricato all’accompagnamento, semplifica le cose.
3) difficoltà ad inquadrare i soggetti come collaboratori sportivi (aggiornamento del 13/07/23) secondo la nuova normativa in materia di ETS, entrata in vigore il 1° luglio 2023
e, SOPRATTUTTO
4) responsabilità: in caso di incidente grave, con conseguente procedimento giudiziario, nel dover -di fronte a un giudice che ci chiede conto del nostro comportamento- dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare che l’incidente si verificasse o di aver fatto il possibile per limitare i danni dell’incidente inevitabile, la prima cosa da fare per il tecnico sportivo è dimostrare di essere adeguatamente formato per l’attività svolta; la prima cosa da fare per il presidente dell’ASD organizzatrice è dimostrare di aver affidato l’incarico con prudenza e coscienziosamente, a qualcuno in grado di portarlo a termine nel migliore dei modi (e come dimostrarlo senza esibire una qualifica specifica con qualche valenza?).

Per semplificare, ecco un esempio di attività svolta da un tecnico sportivo, rilasciata da una Federazione o da un EPS riconosciuto dal CONI: L’associazione sportiva dilettantistica XYZ organizza un’escursione in bicicletta e chiede al tecnico sportivo AA di condurla. L’interessato BB  che desidera partecipare, si iscrive all’attività. Se non è ancora socio dell’ASD XYZ, prima di iscriversi all’attività, egli chiede di iscriversi all’associazione, firma il modulo, paga la quota di adesione e riceve la tessera associativa. Se è già socio, invece, si iscrive direttamente all’attività. Se l’escursione in programma prevede una partecipazione a pagamento, Il socio BB paga la quota di partecipazione a favore dell’ASD XYZ. In base agli accordi tra XYZ e AA, la prima corrisponde eventualmente un compenso al secondo per l’attività di accompagnamento svolta.

ATTENZIONE  il soggetto che esercita attività di tecnico sportivo sotto l’egida di un’ASD, senza alcun riconoscimento oltre a quello da parte dell’ASD stessa, vedrà, in caso di incidente con conseguenze giudiziarie, aggravarsi seriamente la propria posizione in tema di responsabilità (e con lui il presidente-legale rappresentante dell’ASD): è irrilevante che l’attività venga svolta a titolo gratuito oppure no.

Accompagnatore Cicloturistico della Regione Piemonte ai sensi della D.G. Regione Piemonte 27/11643 22/06/2009**
**Anemos collabora con enti di formazione abilitati a organizzare i corsi per la qualifica professionale di Accompagnatore Cicloturistico della Regione Piemonte (categoria professionisti del turismo). Corso edizione 2023-2024  in svolgimento a partire da ottobre 2023.

La Regione Piemonte, in base alla Legge Quadro nazionale 135 del 2001 sul turismo, ha disciplinato, tra le professioni turistiche, anche quella dell’accompagnatore cicloturistico. VEDI AGGIORNAMENTO A FONDO PAGINA Chi partecipa all’apposito corso e supera l’esame finale è iscritto nell’elenco regionale e diventa un professionista del turismo, potendo così accompagnare CLIENTI (a cui rilasciare ricevuta fiscale o fattura)  in bicicletta in giro per il Piemonte a titolo individuale (aprendo partita IVA)  o subordinato. Esattamente come, non in bici, possono fare le guide turistiche.

La qualifica ha valenza in Piemonte, per operare in altre Regioni nelle quali sia definita una figura professionale comparabile (come la Valle d’Aosta, la Puglia, l’Abruzzo, la Sardegna, le Marche, il Friuli Venezia Giulia,…) a quella dell’Accompagnatore cicloturistico, è necessario richiedere il riconoscimento agli uffici preposti e rispettare i requisiti previsti dalle diverse normative regionali.

Esempio: un turista desidera fare un giro in bicicletta guidato. A questo proposito contatta l’Accompagnatore Cicloturistico che lo conduce in escursione. Al termine, l’accompagnatore Cicloturistico (con propria partita Iva) si fa pagare dal turista rilasciando ricevuta fiscale o fattura.

ATTENZIONE: il soggetto che esercita l’attività di Accompagnatore Cicloturistico professionista in Piemonte senza averne il titolo, oltre a problemi in tema di responsabilità simili a quelli descritti per i tecnici sportivi senza riconoscimenti, rischia sanzioni per illecito amministrativo e va incontro a problemi di natura fiscale e tributaria: è irrilevante che l’attività venga svolta a titolo gratuito oppure no. Ecco le sanzioni alle quali va incontro: Circolare R. Piemonte 09/06/2017 abusivismo Professioni Turistiche. VEDI AGGIORNAMENTO A FONDO PAGINA

Professionista dell’accompagnamento e dell’insegnamento tecnico nel settore ciclismo/cicloturismo/mtb ai sensi della Legge 4/2013

La Legge 4/2013 disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi, quelle cioè, che non prevedono l’esistenza di albi o elenchi nei quali essere iscritti per poter esercitare la propria attività. La Legge Quadro sul turismo 135/2001 ha previsto che le Regioni disciplinassero le professioni turistiche (e quindi anche la professione dell’Accompagnatore cicloturistico). Non tutte le Regioni hanno però provveduto. La Regione Piemonte, tra le prime, si è fatta carico di quest’onere solo nel 2009. In Piemonte esiste l’Elenco degli Accompagnatori Cicloturistici qualificati (redatto su base provinciale).
Nelle Regioni in cui non è disciplinata la figura dell’accompagnatore cicloturistico professionista (comunque chiamato, ogni Regione può scegliere come definirlo e quali competenze attribuirgli), e quindi NON in Piemonte,  può fare riferimento alla Legge 4/2013 e definirsi professionista del settore (è il riferimento normativo utilizzato da alcuni enti che rilasciano qualifiche in ambito sportivo per comunicare che le qualifiche rilasciate sono di tipo “professionale”) accompagnando dei clienti in bicicletta senza che si configuri un esercizio abusivo della professione. VEDI AGGIORNAMENTO A FONDO PAGINA

AGGIORNAMENTO – 13 LUGLIO 2023

In seguito ad una recente sentenza del TAR del Piemonte (la 01026 del 25 novembre 2022), con la quale il Tribunale Amministrativo regionale si è espresso contro la validità della L.R. 33/2001 laddove regolamenta l’accesso e l’esercizio delle professioni turistiche, demandando alla Giunta la loro individuazione, l’esercizio dell’attività professionale di accompagnamento in bicicletta non è, in Piemonte, riservato ai soli accompagnatori cicloturistici qualificati ai sensi della normativa regionale, ma è ammesso anche da parte di quei soggetti che, ai sensi della Legge 4/2013, “hanno effettuato formazione permanente” (Fonte Sito Regione Piemonte).

Si tratta di una situazione transitoria, che si delineerà in modo preciso con la promulgazione di una Legge nazionale in materia. Il Disegno di Legge a riguardo è allo studio dei Ministeri competenti, ma non ci sono tempistiche certe per la sua entrata in vigore, né è disponibile, ad oggi, il testo definitivo.